Seleziona una pagina

News

LA GUIDA IN STATO DI EBBREZZA – L’illecito penale e le strategie difensive

L’art. 186 del Codice della Strada punisce il conducente che sia trovato alla guida in stato di ebbrezza, ovvero in quella condizione di alterazione psico-fisica dovuta all’assunzione di sostanze alcoliche.

La norma prevede un sistema di sanzioni via via crescenti sulla base del tasso alcolemico riscontrato nel guidatore. Se l’ipotesi più lieve (dallo 0,5 allo 0,8) è punita con una sanzione amministrativa e una sospensione della patente da 3 mesi a 6 mesi, per tassi superiori allo 0,8 scatta l’illecito penale, con conseguenze comportanti la sospensione della patente per periodi molto lunghi, sino ad arrivare alla revoca della licenza di guida. Porsi alla guida in stato di ebbrezza, del resto, è un comportamento altamente pericoloso, per sé e per gli altri.

La sospensione della patente di guida è senz’altro uno degli aspetti centrali dell’apparato sanzionatorio previsto dal Legislatore, e ciò per gli indubbi riflessi che la misura può avere nella vita quotidiana.

Come si accerta se un conducente è in stato di ebbrezza ?

Nella maggior parte dei casi ciò avviene tramite alcoltest, col ricorso agli strumenti (etilometro) in dotazione agli organi di polizia.

Tuttavia l’accertamento strumentale non è l’unico possibile; si può essere sanzionati per guida in stato di ebbrezza anche a seguito del c.d. accertamento “sintomatico”. La Corte di Cassazione, al riguardo, ha da tempo affermato che lo stato di alterazione psico-fisica può essere rilevato dall’organo accertatore sulla base di indici “sintomatici”, quali, appunto, “alito vinoso, occhi arrossati, eloquio sconnesso, andatura barcollante”.

Quale sarà, in caso di accertamento sintomatico, l’ipotesi contestata al conducente ? Ebbene, fino a qualche anno fa la giurisprudenza prevalente risolveva la questione collocando il comportamento dell’automobilista, in mancanza di un accertamento strumentale, nella fascia di illecito più bassa (quella da 0,5 a 0,8 – depenalizzata). Oggi, invece, l’orientamento è diverso; la Corte di Cassazione (si veda la sentenza n. 25385/2019) ha affermato che, in presenza di seri e univoci indici sintomatici, potrà essere contestata al conducente la guida in stato di ebbrezza anche nelle forme più gravi.

Non costituisce invece una facile scappatoia, e quindi non rappresenta una scelta strategicamente vincente, rifiutare l’alcoltest. Anzi : al conducente che non si sottoponga all’etilometro viene irrogato lo stesso trattamento sanzionatorio del guidatore con tasso alcolemico superiore a 1,5.

Le strategie difensive

In mancanza di ragioni per invalidare la contestazione (strumentale o “sintomatica”) della guida in stato di ebbrezza le opzioni difensive più vantaggiose per l’automobilista sono essenzialmente due : lo svolgimento di lavori di pubblica utilità – L.P.U. – (art. 186 comma 9 bis del Codice della Strada) o la messa alla prova (art. 168 c.p.).

L’esito positivo dei L.P.U., che sarà accertato dal Giudice, consente di evitare non solo l’applicazione delle sanzioni penali (convertite, appunto, in lavori di pubblica utilità), ma anche di ottenere il dimezzamento del periodo di sospensione della patente di guida, nonché di evitare, nei casi in cui è prevista, la confisca del veicolo.

Anche la messa alla prova prevede lo svolgimento di attività non retribuita in favore di un Ente convenzionato col Tribunale, ma non consente di ottenere, in caso di esito positivo, il dimezzamento del periodo di sospensione della patente. Tuttavia anche questa opzione difensiva può risultare molto utile; infatti se l’automobilista, in stato di ebbrezza, ha provocato un incidente, non potrà accedere agli L.P.U., ma potrà, invece, ricorrere alla messa alla prova. In questo caso il vantaggio, all’esito positivo del percorso, sarà che il Giudice non emetterà una sentenza di condanna, ma dichiarerà l’estinzione del reato.

News

INCIDENTE STRADALE CON FAUNA SELVATICA – RISARCISCE LA REGIONE

INCIDENTE STRADALE CON FAUNA SELVATICA – RISARCISCE LA REGIONE

Con una serie di recenti pronunce la Corte di Cassazione è intervenuta sul tema della responsabilità risarcitoria in caso di incidenti stradali con fauna selvatica, rivedendo radicalmente il proprio precedente orientamento, col risultato di rendere ben più agevole il risarcimento per lo sfortunato automobilista.

PHISHING SUI CONTI CORRENTI, QUANDO LA BANCA PAGA

PHISHING SUI CONTI CORRENTI, QUANDO LA BANCA PAGA

Il caso si riferisce ad un soggetto al quale erano stati prelevati 2.900 Euro sulla carta Postepay Evolution, dopo aver ricevuto una mail, in apparenza proveniente da Poste Italiane, con la quale era stato sollecitato a cambiare la propria password con indicazione delle proprie credenziali cliccando sul link indicato.
Con questa sentenza la Cassazione (n. 3780 del 12 Febbraio 2024 della Cassazione Civile, sezione III), ritiene che la sottrazione fraudolenta delle credenziali del correntista attraverso la tecnica del phishing o similari, allo scopo di derubarlo delle somme disponibili sul proprio conto corrente, rappresenti una eventualità che rientra nel rischio d’impresa della banca, con la conseguenza che la stessa deve provare di avere adottato tutte le soluzioni tecniche idonee a prevenire queste condotte di truffa, sia a livello informativo che di precauzione sul piano della sicurezza informatica, con appropriate misure tecniche, per esempio l’invio al titolare della carta e/o del conto di appositi sms di allerta per la conferma dell’operazione, anche al fine di garantire la fiducia degli utenti nella sicurezza del sistema.
Con l’obbligo, per la banca di risarcire il cliente dei danni subiti – l’intera somma sottratta senza autorizzazione – a seguito della frode informatica che può essere esclusa a carico della banca, ricordiamo, soltanto se sussiste una situazione di colpa grave del cliente.

NON BASTA IL CONSENSO DI UN SOLO GENITORE PER PUBBLICARE LA FOTO SU FACEBOOK

NON BASTA IL CONSENSO DI UN SOLO GENITORE PER PUBBLICARE LA FOTO SU FACEBOOK

Per la pubblicazione della foto di un minore su Facebook è necessario il consenso, esplicitamente manifestato, di entrambi i genitori. In questi termini, estensibili evidentemente a tutti i social media, si registrano oramai numerose pronunce giudiziali. La pubblicazione dell’immagine di un minore, infatti, configurando un trattamento di dati personali sensibili, è un atto eccedente l’ordinaria amministrazione.

Studio Legale Bacci
Avv. Donata Bacci

P.I. 02469400978
d.bacci@studiolegalebacci.it

Avv. Francesco Bacci

P.I. 06987340483
f.bacci@studiolegalebacci.it

Contattaci

Via Castruccio Castracane, 22
50055 - Lastra a Signa - FI
Tel. +39 055 8728082