Per la pubblicazione della foto di un minore su Facebook è necessario il consenso, esplicitamente manifestato, di entrambi i genitori.
In questi termini, estensibili evidentemente a tutti i social media, si registrano oramai numerose pronunce giudiziali.
La pubblicazione dell’immagine di un minore, infatti, configurando un trattamento di dati personali sensibili, è un atto eccedente l’ordinaria amministrazione.
Molteplici sono le fonti normative a protezione del diritto all’immagine, diritto che trova la sua tutela primaria nell’art. 2 della Costituzione, come espressione del diritto all’autodeterminazione della persona, ivi compresa quella di rendere o meno accessibile a terzi una fotografia che la ritrae.
Il diritto all’immagine, inoltre, riceve una specifica tutela, sia di tipo inibitorio che risarcitorio, anche in base all’art. 2 del Codice Civile, a mente del quale “qualora l’immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l’esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l’autorità giudiziaria, su richiesta dell’interessato, può disporre che cessi l’abuso, salvo il risarcimento dei danni”.
Il quadro normativo, con riferimento alle immagini dei minori, è stato poi interessato anche da fonti extranazionali, quali il Regolamento europeo sulla privacy, secondo cui “i minori meritano una specifica protezione relativamente ai loro dati personali, in quantopossono essere meno consapevoli dei rischi, delle conseguenze e delle misure di salvaguardia interessatenonché dei loro diritti in relazione al trattamento dei dati personali…” (Considerando n. 38 Regolamento UE679/2016).
La giurisprudenza italiana, nei casi in cui è stata interessata da richieste di tutela a fronte della diffusione non autorizzata di immagini di minori sui c.d. social media, ha posto l’accento sulla necessità del consenso di entrambi i genitori. Necessità che, nella pratica, viene maggiormente in rilievo nel caso di genitori separati o divorziati.
Nel caso sia mancato il consenso di entrambi i genitori l’Autorità Giudiziaria potrà ordinare all’altro genitore, anche in via d’urgenza, di rimuovere le foto pubblicate (prevedendo anche una sanzione pecuniaria per ogni giorno di ritardo), oltre a stabilire il risarcimento del danno, danno che, per sua natura, verrà quantificato in via equitativa dal Giudice adito, in considerazione di elementi quali il numero e la diffusività delle foto pubblicate.