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NON BASTA IL CONSENSO DI UN SOLO GENITORE PER PUBBLICARE LA FOTO SU FACEBOOK

Per la pubblicazione della foto di un minore su Facebook è necessario il consenso, esplicitamente manifestato, di entrambi i genitori.

In questi termini, estensibili evidentemente a tutti i social media, si registrano oramai numerose pronunce giudiziali.

La pubblicazione dell’immagine di un minore, infatti, configurando un trattamento di dati personali sensibili, è un atto eccedente l’ordinaria amministrazione.

Molteplici sono le fonti normative a protezione del diritto all’immagine, diritto che trova la sua tutela primaria nell’art. 2 della Costituzione, come espressione del diritto all’autodeterminazione della persona, ivi compresa quella di rendere o meno accessibile a terzi una fotografia che la ritrae.

Il diritto all’immagine, inoltre, riceve una specifica tutela, sia di tipo inibitorio che risarcitorio, anche in base all’art. 2 del Codice Civile, a mente del quale “qualora l’immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l’esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l’autorità giudiziaria, su richiesta dell’interessato, può disporre che cessi l’abuso, salvo il risarcimento dei danni”.

Il quadro normativo, con riferimento alle immagini dei minori, è stato poi interessato anche da fonti extranazionali, quali il Regolamento europeo sulla privacy, secondo cui “i minori meritano una specifica protezione relativamente ai loro dati personali, in quantopossono essere meno consapevoli dei rischi, delle conseguenze e delle misure di salvaguardia interessatenonché dei loro diritti in relazione al trattamento dei dati personali…” (Considerando n. 38 Regolamento UE679/2016).

La giurisprudenza italiana, nei casi in cui è stata interessata da richieste di tutela a fronte della diffusione non autorizzata di immagini di minori sui c.d. social media, ha posto l’accento sulla necessità del consenso di entrambi i genitori. Necessità che, nella pratica, viene maggiormente in rilievo nel caso di genitori separati o divorziati.

Nel caso sia mancato il consenso di entrambi i genitori l’Autorità Giudiziaria potrà ordinare all’altro genitore, anche in via d’urgenza, di rimuovere le foto pubblicate (prevedendo anche una sanzione pecuniaria per ogni giorno di ritardo), oltre a stabilire il risarcimento del danno, danno che, per sua natura, verrà quantificato in via equitativa dal Giudice adito, in considerazione di elementi quali il numero e la diffusività delle foto pubblicate.

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INCIDENTE STRADALE CON FAUNA SELVATICA – RISARCISCE LA REGIONE

INCIDENTE STRADALE CON FAUNA SELVATICA – RISARCISCE LA REGIONE

Con una serie di recenti pronunce la Corte di Cassazione è intervenuta sul tema della responsabilità risarcitoria in caso di incidenti stradali con fauna selvatica, rivedendo radicalmente il proprio precedente orientamento, col risultato di rendere ben più agevole il risarcimento per lo sfortunato automobilista.

PHISHING SUI CONTI CORRENTI, QUANDO LA BANCA PAGA

PHISHING SUI CONTI CORRENTI, QUANDO LA BANCA PAGA

Il caso si riferisce ad un soggetto al quale erano stati prelevati 2.900 Euro sulla carta Postepay Evolution, dopo aver ricevuto una mail, in apparenza proveniente da Poste Italiane, con la quale era stato sollecitato a cambiare la propria password con indicazione delle proprie credenziali cliccando sul link indicato.
Con questa sentenza la Cassazione (n. 3780 del 12 Febbraio 2024 della Cassazione Civile, sezione III), ritiene che la sottrazione fraudolenta delle credenziali del correntista attraverso la tecnica del phishing o similari, allo scopo di derubarlo delle somme disponibili sul proprio conto corrente, rappresenti una eventualità che rientra nel rischio d’impresa della banca, con la conseguenza che la stessa deve provare di avere adottato tutte le soluzioni tecniche idonee a prevenire queste condotte di truffa, sia a livello informativo che di precauzione sul piano della sicurezza informatica, con appropriate misure tecniche, per esempio l’invio al titolare della carta e/o del conto di appositi sms di allerta per la conferma dell’operazione, anche al fine di garantire la fiducia degli utenti nella sicurezza del sistema.
Con l’obbligo, per la banca di risarcire il cliente dei danni subiti – l’intera somma sottratta senza autorizzazione – a seguito della frode informatica che può essere esclusa a carico della banca, ricordiamo, soltanto se sussiste una situazione di colpa grave del cliente.

ANCHE L’AMBIENTE STRESSOGENO FA SCATTARE LA RESPONSABILITA’ DEL DATORE DI LAVORO

ANCHE L’AMBIENTE STRESSOGENO FA SCATTARE LA RESPONSABILITA’ DEL DATORE DI LAVORO

La mancanza di “plurime condotte persecutorie ai danni del lavoratore” (c.d. “mobbing”) non esclude la responsabilità del datore se il danno alla salute patito dal dipendente è dovuto all’ambiente lavorativo stressogeno (c.d. “straining”).
Questo il principio affermato dalla Suprema Corte di Cassazione in tre recentissime sentenze : nn. 3822 e 3791 del 12.2.2024 e n. 4279 del 16.2.2024.

Studio Legale Bacci
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